Albergatori Chianciano Federalberghi A.A.S. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI SERVIZI
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TITOLO I

 

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

 

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Chianciano Terme la Società cooperativa denominata “ A. A. S. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI SERVIZI Società cooperativa”.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

 

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

 

TITOLO II

 

SCOPO – OGGETTO

 

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di fornire servizi agli associati a condizioni più favorevoli rispetto a quelle esistenti sul mercato.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

 

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto :

-          l’assistenza per lo sviluppo delle attività sociali degli associati e per il buon funzionamento delle aziende operanti nei vari comparti produttivi;

-          la gestione amministrativa, contabile, fiscale e del personale, lo studio di nuove tecniche amministrative, la rilevazione di dati statistici, la prestazione di particolari consulenze, l’aggiornamento e la formazione tecnica del personale addetto ai suddetti servizi;

-          ogni possibile tipo di consulenza e prestazione e ogni e qualsiasi iniziativa ritenuta utile e/o necessaria per il miglioramento del livello qualitativo dei servizi prestati e per la riduzione dei costi di gestione ;

-          la promozione, il coordinamento, l’organizzazione e la gestione, diretta e indiretta di progetti formativi, corsi di formazione generale e formazione professionale a tutti i livelli, in favore dei propri associati, e/o di terzi, nonché dei dipendenti e collaboratori degli stessi;

-          la tenuta della contabilità generale, fiscale, e per l’amministrazione del personale, provvedendo alla tenuta dei libri sociali, contabili e quant’altro necessario per una adeguata e corretta amministrazione;

-          l’espletamento delle pratiche tributarie mediante la tenuta dei libri, l’elaborazione dei dati e di tutti gli atti necessari per l’osservanza degli adempimenti e delle scadenze previsti dalle norme vigenti in materia;

-          l’assistenza nelle pratiche amministrative e contributive in genere presso gli enti preposti;

-          la consulenza ed assistenza nella richiesta di prestiti, mutui agevolati e contributi previsti dalle leggi vigenti e future;

-          l’assistenza, consulenza ed eventuale gestione di pratiche creditizie e finanziarie;

-          l’assistenza, consulenza ed eventuale gestione di pratiche assicurative;

-          la gestione ed amministrazione di condomini, comprese tutte le pratiche amministrative, tecniche ed operative conseguenti e connesse;

-          tutte le attività sopra elencate potranno essere estese, se richiesto e consentito, ai singoli soci degli Enti associati.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci , finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del codice civile.

 

TITOLO III

 

SOCI

 

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche e giuridiche esercenti una attività professionale e/o di impresa, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, mediante la partecipazione allo scambio mutualistico, consistente nell’utilizzazione dei servizi effettuati dalla cooperativa.

In ogni momento dell’esistenza in vita della società, i soci della cooperativa devono essere prevalentemente associati all’Associazione Albergatori di Chianciano Terme.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, esercitino in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell’impresa, in concorrenza con l'attività svolta dalla cooperativa.

 

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a)       l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b)        l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c)       l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d)       la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed il regolamento interno, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e)       la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 41 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell’art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

1)       la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

2)       gli estremi della deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;

3)       la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci, specificando l’eventuale inserimento nella categoria speciale.

L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

L’Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

 

Art.7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a)     al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:

-     del capitale sottoscritto;

- dell’eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

-   dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) ad utilizzare, in relazione alle loro esigenze, le prestazioni fornite dalla cooperativa, pagando il servizio ricevuto sulla base di quanto stabilito dall’Organo amministrativo, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento interno;

c) a comunicare ogni notizia richiesta dall’Organo amministrativo ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività sociali;

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.


Art. 8 ( Conferimenti)

Possono formare oggetto di conferimento, sia in fase di costituzione della società che in fase di aumento di capitale, oltre al denaro, tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.

A mero titolo esemplicativo i beni mobili e immobili, i crediti, il know-how, i diritti d’autore e il diritto di godimento di immobili.

 

Art. 9 (Diritti del socio)

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.

La consultazione dovrà essere effettuata con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all’ordinario svolgimento dell’attività della cooperativa.

I diritti di cui ai comma precedenti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

 

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1)       per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2)        per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

 

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a)       che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b)       che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata postale o a mano alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 42 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

 

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a)       che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;

b)       che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c)       che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d)       che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno venti giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e)       che svolga o tenti di svolgere, o partecipi ad altri enti o imprese che svolgono, attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 41 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

 

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata postale o a mano. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 41 e seguenti del presente statuto.

L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

 

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio di cui al 1° comma.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all’assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

 

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell’Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall’art. 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 14.

 

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 12, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

 

TITOLO IV

 

STRUMENTI FINANZIARI

 

Art. 17 ( Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell’assemblea, la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell’articolo 2483 c.c. e dell’articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione transitorie.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

·         l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

·         le modalità di circolazione;

·         i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

·         il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

 

TITOLO V

 

SOCI SOVVENTORI

 

Art. 18 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

 

Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore di €. 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a dieci.

 

Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

a)       l'importo complessivo dell'emissione;

b)       l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c)       il termine minimo di durata del conferimento;

d)       i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e)       i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all’ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell’emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

 

Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento, stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

 

TITOLO VI

 

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

 

Art. 23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1)       dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a)       dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ad Euro 60,00 (sessanta) né superiore ai limiti di legge;

b)       dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

c)       dagli strumenti privi di diritti di amministrazione, di cui al precedente articolo 17;

2)       dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3)       dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

4)       dalla riserva straordinaria indivisibile;

5)       da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Le riserve divisibili non possono essere distribuite ai soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell’articolo 26 del DLCPS 14 dicembre 1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29 settembre 1973, n.601, e dell’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

 

Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all’acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

 

Art. 25 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 26 e, successivamente sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a)       a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b)       al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c)       ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d)       ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e)       ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;

f)        la restante parte a riserva straordinaria.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili tra i soci.

 

Art. 26 (Ristorni)

L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

a)       erogazione diretta;

b)       aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

 

TITOLO VII

 

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

 

Art. 27 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a)       l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b)       la delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

c)       la nomina dell’Organo amministrativo;

d)       la nomina, nei casi previsti dall’articolo 2477, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;

e)       la determinazione della misura dei compensi agli Amministratori ed ai Sindaci od al Revisore;

f)        l’approvazione dei regolamenti interni;

g)       le modificazioni dell’atto costitutivo;

h)       le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci o del Revisore;

i)         la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

j)         la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

k)       la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere e), f), g), h), i) e j), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 29.

 

Art. 28 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere e), f), g), h), i) e j) del precedente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall’organo amministrativo.

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

-     l’argomento oggetto della decisione;

-     il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

-     l’indicazione dei soci consenzienti;

-     l’indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l’indicazione del motivo della loro

-     contrarietà o astensione;

-     la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso in cui si opti invece per il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l’argomento oggetto della decisione;

- il contenuto della decisione;

- le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della stessa, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio cooperatore ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere i voti previsti dall’articolo 32.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

 

Art. 29 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere e), f), g), h), i) e j) del precedente art. 27 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento, inviata 8 giorni prima dell’adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

 

Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

 

Art. 31 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

 

Art. 32 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

I soci persone giuridiche partecipano all’assemblea a mezzo dei propri rappresentanti legali o dai soggetti delegati, appositamente designati dagli organi sociali competenti per disposizione di legge e statutaria.

La designazione, salvo revoca o sostituzione, avrà la durata indeterminata.

Ciascun delegato ha il diritto di partecipare alle Assemblee e di essere chiamato a ricoprire cariche sociali nell'ambito della cooperativa.

Ciascun socio ha un solo voto , qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell’art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci .

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

 

Art. 33

Data di inserimento: 27/10/2007

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